Problema 
Come contribuire a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori, elevando il livello di protezione e perfezionando l’accesso alle informazioni sulla tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti?
Come tutelare il consumatore dalla contraffazione dei prodotti?
Come far leggere l’etichetta ai consumatori ipovedenti e non vedenti?

Soluzione
La soluzione è in discussione al Senato.

Per innovazionevincente.it  la soluzione  consiste nella implementazione di  codici non replicabili (una sorta di QR code) collegati ad una banca dati telematica o a un sito web. Ad esempio inquadrando con un smartphone o un lettore ottico l’immagine o il codice presente in etichetta è possibile richiamare i dati del produttore, dell’ente certificatore della filiera del prodotto, dei distributori che forniscono il sistema di codici identificativi, nonché tutte le operazioni intervenute dalla terra alla tavola con l’elencazione di ogni fase di lavorazione. Un bel database vero.
Il problema può essere oggetto di approfondimento e di miglioramento. Ad esempio in termini di prezzo il sistema confronta il prezzo pagato all’origine con quello allo scaffale con calcolo immediato dei rincari lungo la filiera. Altri elementi innovativo riguardano target consumatore non vedente o ipovedente.

In tale contesto siamo disponibili a partecipare a progetti pilota, di cooperazione e di filiera finanziabili con la misura 16 dei PSR regionale oppure in ambito europeo attraverso “call” con topic “sicurezza alimentare”  a valere su  Horizon 2020.

Gruppo operativo o di Cooperazione
Coordinatore
Agricoltori
Organizzazione di Produttori
Consorzio di tutela
Programmatore in linguaggio Java
Sistemista
Certificatore
Operatore della Logistica
Operatore GDO e HoReCa
Biologo
Software House
Associazione non vedenti
Fornitore Big Data
Esperto in dogane e dazi
Esportatori / importatori e Spedizionieri

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Stato dell’arte

Il 30 marzo 2016 la Camera ha approvato in testo unificato quattro proposte di legge recanti “Disposizioni per l’introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore”.

Il provvedimento è stato trasmesso il 1° aprile al Senato.

Il disegno di legge 2308 attiene a più temi: etichettatura e contraffazione dei prodotti, marchi di qualità, garanzia e identificazione, agevolazioni pubbliche.

Il testo del disegno di legge

Il testo sul quale il Senato è chiamato a pronunciarsi in seconda lettura si compone di sei articoli.

Articolo 1.
Finalità. Il provvedimento si propone di contribuire a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori, elevando il livello di protezione e perfezionando l’accesso alle informazioni sulla tracciabilità dei prodotti. Informazioni rilevanti, dunque, per la tutela dei diritti alla salute, all’interesse e all’attenzione economica, alla scelta da parte del consumatore, nel campo degli acquisti, informata e consapevole.

Articolo 2.
Introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti mediante l’uso di codici non replicabili. Nei limiti fissati dal Codice doganale comune si prevede l’introduzione di un sistema volontario di autenticazione e di tracciabilità dei prodotti, che possa consentire al consumatore di conoscere l’effettiva origine dei medesimi attraverso adeguate informazioni sulla qualità e sulla provenienza dei componenti, delle materie prime, sul processo di lavorazione delle merci e dei prodotti intermedi e finiti.

Queste informazioni saranno collegate a codici identificativi non replicabili, che conterranno i riferimenti, riscontrabili anche per via telematica, ai dati del produttore, dell’ente certificatore della filiera del prodotto, dei distributori che forniscono il sistema di codici identificativi, nonché l’elencazione di ogni fase di lavorazione.

Sentiti l’Agenzia per l’Italia digitale , le associazioni di categoria delle imprese e dei consumatori e i produttori del sistema volontario di autenticazione e di tracciabilità dei prodotti e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, con emanando Regolamento del MSE saranno stabilite le specifiche tecniche delle architetture informatiche volte ad assicurare la tracciabilità attraverso i predetti codici identificativi, le modalità operative per il rilascio delle certificazioni e di accreditamento dei produttori delle medesime applicazioni, e le tecnologie utilizzabili; le modalità di collaborazione con le camere di commercio e con le associazioni di categoria delle imprese e dei consumatori interessate per la verifica periodica a campione del rispetto delle disposizioni contenute in quest’articolo da parte delle imprese che aderiscono al sistema.

Articolo 3.
Contributi per l’introduzione di sistemi di tracciabilità dei prodotti mediante l’uso di codici non replicabili. L’articolo 3 prevede contributi per gli investimenti sostenuti dalle imprese che aderiscono al sistema di tracciabilità dei prodotti mediante l’uso di codici non replicabili. Possono accedere ai contributi: le micro, piccole e medie imprese, incluse le imprese agricole e della pesca; i distretti produttivi; altre forme aggregative d’imprese, quali consorzi, anche in forma di società, raggruppamenti temporanei d’imprese;le imprese start-up innovative.

Gli importi sono concessi entro i limiti del regime de minimis, ossia non più di 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari, ovvero per aiuti concessi sotto forma di erogazione diretta di una sovvenzione, o di contributi in conto interessi. Per gli aiuti dati in forma diversa, come prestiti, conferimenti di capitale o prestazione di garanzia, le soglie e le condizioni sono previste dalla disciplina dell’Unione europea.

Articolo 4.
Sanzione. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito ai sensi dell’articolo 517 del codice penale chiunque appone a prodotti destinati al commercio codici, di cui alla presente legge, che contengano riferimenti non corrispondenti al vero. Dispone il richiamato articolo 517 che “Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione  opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro”.

Articolo 5.
Clausola d’invarianza finanziaria. Con apposita clausola, ormai di stile, si dispone che le amministrazioni interessate provvederanno all’attuazione delle nuove disposizioni nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 6.
Entrata in vigore. Si dispone l’entrata in vigore del presente provvedimento nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione. In questo caso si applica il terzo comma dell’articolo 73 della Costituzione: “Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso”. Non vi sarà, dunque, vacatio legis.

Progetto innovativo sintetico a cura del Dott. Bartolomeo Uccio Pazienza

Fonte: Camera dei Deputati – Senato Italiano – food and agriculture requirements

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